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Articoli Consulenza amministrativa

CREDITI D'IMPOSTA - BONUS - PREMI - INDENNITA' - RIMBORSI - DETRAZIONI

DECRETO CURA ITALIA DEL 17.03.2020

 

CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Esclusioni: il bonus non si applica alle attività di cui agli All. 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 in quanto tali attività sono state identificate come essenziali.

Tra le attività d'impresa escluse dal beneficio figurano:

1. Ipermercati
2. Supermercati
3. Discount di alimentari
4. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
5. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
6. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
7. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
8. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
9. Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
10. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
11. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
12. Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
13. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
14. Farmacie
15. Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
16. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
17. Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
18. Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
19. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
20. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
21. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
22. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Altri soggetti esclusi dal beneficio: professionisti ed enti non commerciali (salvo il caso che, oltre all'attività istituzionale, svolgano anche attività d'impresa

Utilizzo del credito d'imposta: l'importo può essere utilizzato soltanto in compensazione, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il codice tributo “6914”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, è operativo dal 25 marzo e trova la sua giusta collocazione nella sezione “Erario” del modulo di pagamento.

ll campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

 

 

CREDITI D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, a:

- IMPRESE

- PROFESSIONISTI

è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.


Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Utilizzo: il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24.

 

 

NUOVA INDENNITÀ PER PROFESSIONISTI, COCOCO, ARTIGIANI, COMMERCIANTI, LAVORATORI AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO

È riconosciuta un’indennità una tantum esente da tassazione, per il mese di marzo, pari a 600 euro, a:

- i liberi professionisti titolari di partita Iva alla data del 23.02.2020 non iscritti in albi professionali

- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e assimilati iscritti alla Gestione separata

- artigiani e commercianti (agenti e rappresentanti compresi)

- operai agricoli a tempo determinato (con 50 giornate lavorate nel 2019)

- stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (senza lavoro dal 1.01.2019)

- lavoratori dello spettacolo (con almeno 30 contributi versati al Fondo pensioni e redditi entro 50.000 euro).

purchè non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.


Sono esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Architetti, Ingegneri, Avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro ecc.).

Per sapere come richiedere il PIN INPS e come presentare la domanda CLICCA QUI 

 

Per conoscere le disposizioni riguardanti i professionisti ISCRITTI in Albi professionali CLICCA QUI

 

 

 

PREMIO PER IL LAVORO SVOLTO NELLA SEDE

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.

 

 

INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

Il provvedimento prevede un fondo per la copertura delle indennità perdute dai collaboratori sportivi nel periodo di emergenza covid-19.

 

 

BONUS PUBBLICITA'

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari legata all’emergenza sanitaria in atto, viene introdotto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Nello specifico, la norma prevede che, per il triennio 2020-2022, il suddetto credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati dalla disciplina agevolativa (art. 57-bis, del D.L. n.50 del 2017), nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali 
(scompare, dunque,il "criterio incrementale").

Per consentire alle imprese di poter accedere al nuovo regime fin dall’anno in corso, la norma dispone che, per il 2020, è possibile presentare la relativa comunicazione nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con un differimento di sei mesi rispetto all’attuale disciplina. Restano, ad ogni modo valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 marzo 2020.

 

 

CREDITO D'IMPOSA PER EDICOLE

Viene modificata, altresì, la disciplina del cd. “Tax credit per edicole”, introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019, da ultimo, modificata dalla Legge di Bilancio 2020.

In particolare, viene previsto, per l’anno 2020, un ampliamento dell’ambito oggettivo e soggettivo della misura, attraverso:

• l’incremento da 2.000 a 4.000 euro dell’importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;

• l’ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l’ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;

• l’estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

 

 

DONAZIONI - DETRAZIONI FISCALI

Per le donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali è riconosciuta una:

- detrazione del 30%

- per un importo non superiore a €. 30.000

- per le erogazioni liberali in denaro, effettuate da persone fisiche ed enti non commercialia favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Per le donazioni effettuate da imprese: si applica l’art. 27 L. n. 133/99 (dettata per le erogazioni liberali effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti).

Pertanto:

- le erogazioni in denaro sono deducibili dal reddito d'impresa

- i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (quindi non soggetti a tassazione).

Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

 

BIGLIETTI DI SPETTACOLI CANCELLATI

E' previsto un voucher (e non un rimborso) per biglietti di spettacoli cinematografici e teatrali e ticket d’ingresso a musei e altri luoghi di cultura, resi inutilizzabili dall’emergenza coronavirus.

I possessori avranno 30 giorni di tempo per presentare istanza ai venditori, allegando il relativo titolo di acquisto e, ottenuto il voucher, avranno un anno di tempo per utilizzarlo.

 

BIGLIETTI DI VIAGGIO NON UTILIZZATI

Sono rimborsabili biglietti aerei, ferroviari e marittimi acquistati da soggetti posti in quarantene o che abbiano contratto il coronavirus o che abbiano programmato soggiorni o viaggi all’estero dove sia stato vietato l’ingresso.

 

 

 

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