DECRETO CURA ITALIA DEL 17.03.2020
FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI
In un’ottica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese il decreto prevede, per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore, quanto segue:
- la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo, pertanto, l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo stesso, ove previste;
- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo;
- per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro, l’innalzamento della percentuale massima di copertura all’80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento in caso di garanzia diretta e al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia in caso di riassicurazione;
- l'allungamento automatico della garanzia del Fondo nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento già garantito, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
- l’esclusione del modulo “andamentale” ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo che, pertanto, va effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo una più ampia platea di imprese;
- l’eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni;
- la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo stesso, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di investimento immobiliare di durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, nel settore turistico - alberghiero e delle attività immobiliari;
- a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia, la possibilità di accrescere del 50 per cento lo spessore della tranche junior (che sopporta le prime perdite) garantita dal Fondo, ancora incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti quali i confidi;
- l’apertura del Fondo a persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (partite IVA), con copertura all’80% in caso di garanzia diretta ed al 90% in caso di riassicurazione, per nuovi finanziamenti fino a 18 mesi di importo non superiore a 3 mila euro;
- la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
- il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle Sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell’80%, in caso di garanzia diretta, e 90% in caso di riassicurazione, la garanzia del Fondo sulle diverse tipologia di operazioni, incentivando anche l’impiego delle risorse comunitarie dei Fondi strutturali;
- la sospensione per 3 mesi dii tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- l’aumento fino a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per singola impresa.