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Articoli Consulenza amministrativa

Decreto Liquidità del 08.04.2020: NOVITA' FISCALI

NOVITA' IN MATERIA FISCALE PREVISTE DAL DECRETO LIQUIDITA DEL 08.04.2020

 


NUOVA SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO FINO AL 30.06.2020

Il decreto dell’8/04/2020, ha previsto una nuova “sospensione dei versamenti tributari e contributivi”:

- in scadenza nel mese di aprile e nel mese di maggio 2020

- per i titolari di partita IVA (imprese/professionisti) relativi a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilato, e relative a trattenute per addizionali Irpef (nb: non ritenute su redditi di lavoro autonomo, es. professionisti);

- Iva

- contributi previdenziali e assistenziali (es. lavoratori dipendenti, INPS rate fisse artigiani e commercianti, ecc.) + premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail)

- collegando la sospensione al ricorrere di una percentuale di riduzione del "fatturato o dei corrispettivi" verificatisi:

- tra il mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019: per la sospensione dei versamenti di aprile 2020

- tra il mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019: per la sospensione dei versamenti di maggio 2020

- diversa a seconda che il contribuente nel 2019 abbia conseguito ricavi/compensi superiori o inferiori a € 50 mln.

rinviando la scadenza dei suddetti versamenti al 30/06/2020 (in rata unica o in 5 rate)

Le imprese e i professionisti che hanno iniziato l’attività dopo il 31/03/2019 hanno diritto alla sospensione dei versamenti fino al 30/06/2020 a prescindere dalla riduzione del fatturato/corrispettivi.

 

Percentuale di riduzione del fatturato (condizione per poter beneficiare della proroga dei versamenti al 30.06.2020)

La sospensione prevista dal nuovo Decreto non opera “per tutti”, ma solo se si è verificata una riduzione del fatturato / corrispettivi nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

La riduzione  è variabile in funzione delle dimensioni dell’impresa, e più in particolare:

  • per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni (nel 2019), è necessario verificare una contrazione del fatturato (fatture emesse + corrispettivi) di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
  • per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% del fatturato (fatture emesse + corrispettivi).

È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni:

- contrazione del fatturato in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi;

- contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo del fatturato.

Per fatturato intendiamo le fatture emesse e corrispettivi da registratore di cassa quindi:

- per individuare le fatture emesse nei mesi di marzo e di aprile dei due anni in questione si devono quindi riscontrare le fatture con data del mese di marzo e di aprile

- per individuare i corrispettivi si deve fare riferimento è al giorno di effettuazione della operazione che si riscontra con la trasmissione telematica dei corrispettivi o con la registrazione nel registro dei corrispettivi (per chi ancora non possiede il Registratore Telematico). Non rileva pertanto il momento dell'effettivo incasso.

NB: i versamenti delle ritenute su redditi di lavoro autonomo (es. parcelle professionisti professionisti, prestazioni occasionali, provvigioni agenti, ecc.) NON sono prorogati in nessun caso.

 

VERSAMENTO IVA DEL PRIMO TRIMESTRE 2020

Per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale è previsto che, per poter legittimamente sospendere il versamento IVA del primo trimestre 2020 in scadenza al 16 maggio 2020, dovranno incorrere nel calo del fatturato (fatture emesse + corrispettivi) di almeno il 33% tra il mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

 


SOSPENSIONE VERSAMENTI PER GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI E NON PROFIT (proroga scadenza al 30.06.2020)

La sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali di aprile e maggio è allargata a tutti gli enti non profit che svolgono attività istituzionale di interesse generale NON in regime d'impresa.

Per gli enti non profit che svolgono attività di impresa valgono invece le regole sopra descritte e quindi è necessario valutare i limiti di ricavi e condizioni di riduzione fatturato sopra individuati.

In questo caso la sospensione opera solo se l’ente ha subito un effettivo pregiudizio economico parametrato al calo del fatturato o dei corrispettivi.

 


SOSPENSIONE VERSAMENTI PER CASI PARTICOLARI DI CONTRIBUENTI

SOGGETTI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo: 

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;

- che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto
a quelli del mese di aprile 2020;

opera la sospensione dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019 QUINDI ANCHE SE SUPERIORI A 50 MILIONI.

 

ALTRI SOGGETTI PARTICOLARI

Con riferimento ai soggetti esercenti le seguenti attività specifiche:

- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator;

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.;

il DL liquidità dispone che “restano ferme” le sospensioni già previste che scadono nel periodo 2.3 - 30.4.2020 relativi a:

- versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;

- versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);ovvero

- in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scadel’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020.

Per tali ultimi soggetti:

- i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un’unicasoluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili dipari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020;

- l’IVA sospesa va versata entro l’1.6.2020.

 


CERTIFICAZIONI UNICHE

Il decreto Liquidità ha concesso la possibilità di CONSEGNARE le certificazioni uniche relative al 2019 ai sostituiti (dipendenti e professionisti) entro il 30 aprile 2020.

Relativamente all’INVIO TELEMATICO delle stesse all’agenzia delle Entrate, scaduto lo scorso 31 marzo, si prevede che non si applichino le sanzioni per la tardiva trasmissione se le stesse saranno inviate entro il 30 aprile.

 

 


ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI DIVERSI DAI VERSAMENTI  - SOSPENSIONE PER TUTTI I CONTRIBUENTI

Sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Restano fermi gli obblighi in materia di emissione di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici

Gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni.

 


CONTRIBUENTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 400MILA EURO NEL PERIODO D’IMPOSTA 2019 (soggetti a ritenute d'acconto su compensi, provvigioni, ecc.)

I ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta (cliente), a condizione che nel mese precedente il prestatore (fornitore professionista, agente, ecc.) non abbia sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.

Chi si avvale di questa opzione, deve rilasciare dichiarazione che ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta (clicca qui).

Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto (cliente) in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

 


IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è stabilito che se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio 2020), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento va fatto entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre 2020).


ACCONTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020 (IRPEF, IRES, IRAP)

Gli acconti delle imposte 2020 possono essere calcolati secondo due metodi:

1) metodo storico: si basa sui redditi dell'anno 2019

L'acconto complessivo da versare è pari al 100% delle imposte dovute per l'anno 2019 (95% se si tratta dell'imposta cedolare secca sulle locazioni).

L'acconto del 100% va versato in due rate come segue:

a) 40% prima rata + 60% seconda rata se il contribuente non è soggetto agli ISA (ex studi di settore). Si tratta principalmente dei soggetti privati non titolari di partita IVA.

b) 50% prima rata + 50% seconda rata se il contribuente è soggetto agli ISA (ex studi di settore). Normalmente titolari di partita IVA (persone fisiche o società) salvo casi comunque esclusi da ISA come ad esempio soggetti in regime forfettario.

2) metodo previsionale: si basa sui presunti redditi dell'anno 2020

L'acconto complessivo da versare è pari al 80% delle imposte dovute per l'anno 2020 (95% se si tratta dell'imposta cedolare secca sulle locazioni).

L'acconto del 80% va versato in due rate come segue:

a) 40% prima rata + 60% seconda rata se il contribuente non è soggetto agli ISA (ex studi di settore). Si tratta principalmente dei soggetti privati non titolari di partita IVA.

b) 50% prima rata + 50% seconda rata se il contribuente è soggetto agli ISA (ex studi di settore). Normalmente titolari di partita IVA (persone fisiche o società) salvo casi comunque esclusi da ISA come ad esempio soggetti in regime forfettario.

Esempio nel caso di contribuente privato:

se le imposte dovute per il 2020 sono pari ad euro 10.000 l'acconto dovuto è pari a euro 8.000 di cui 3.200 prima rata e 4.800 seconda rata.

Esempio nel caso di contribuente titolare di partita IVA (ditta individuale, professionista o società) soggetto ad ISA:

se le imposte dovute per il 2020 sono pari ad euro 10.000 l'acconto dovuto è pari a euro 8.000 di cui 4.000 prima rata e 4.000 seconda rata.

 


CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI SANIFICAZIONE (estensione di quanto già previsto nell'art. 64 del Decreto Cura Italia)

 

E' stata inserita un'estensione delle voci di spesa ammissibili all’agevolazione

Il beneficio è ora esteso ai costi di acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza) atti a:

- proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici

- garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Lo scopo è quello di incentivare le misure preventive alla diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Le nuove tipologie di spese ammissibili sono le seguenti:

  • spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
  • spese di sanificazione degli strumenti di lavoro
  • spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori
  • spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.

 

Fra i DPI (dispositivi di protezione individuale) rientra quanto segue:

  • mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
  • guanti
  • visiere di protezione e occhiali protettivi
  • tute di protezione e calzari.

 

Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientra quanto segue:

  • barriere protettive
  • pannelli protettivi
  • detergenti mani

 

Soggetti beneficiari: esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Entità del credito d’imposta: pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020 fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario (nel limite totale di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020).


L’operatività dell’incentivo è attualmente sospesa in attesa dell’emanazione del D.M. del Mise (entro il 15.04.2020) che dovrà prevedere criteri, modalità applicative e modalità di fruizione del credito d’imposta.

 

 

 

 

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