Il 1° ottobre debuttano le nuove indicazioni relative alla natura dell’operazione e al tipo documento, che diventeranno obbligatorie dal 2021.
Dal 1° ottobre sarà possibile inviare le fatture elettroniche con le nuove codifiche riguardanti:
- la natura dell’operazione
- il tipo documento
- i dati della eventuale ritenuta fiscale
- i dati della eventuale ritenuta previdenziale (INPS, ENPAM, ENASARCO, ecc.)
- il dato relativo all'imposta di bollo (l'importo è comunque dovuto ma non è più obbligatoria l'indicazione)
Per tutte le fatture con data dal 1.1.2021 le nuove codifiche sono obbligatorie (versione 1.6).
Quelle vecchie (versione 1.5) possono comunque essere mantenute fino a tutto il 2020.
Si precisa che le fatture con data fino al 31.12.2020 potranno essere emesse con il tracciato versione 1.5 anche se spedite nei primi giorni dell'anno 2021.
Le novità del tracciato della fattura elettronica
Con le specifiche tecniche approvate dal provvedimento delle Entrate 99922 del 28 febbraio 2020 (versione 1.6) sono state introdotte nel tracciato delle fatture elettroniche ulteriori codifiche che comportano un notevole ampliamento della casistica di compilazione delle fatture elettroniche.
Lo scopo della nuova disposizione è quello di fornire all'Agenzia delle Entrate dei dati molto più dettagliati al fine di predisporre la Dichiarazione annuale IVA precompilata.
I software attualmente in uso saranno oggetto di opportuni adeguamenti per la corretta compilazione del nuovo tracciato.
Il contribuente dovrà prestare maggiore attenzione in fase di compilazione del documento in quanto, in caso di errore, si rende necessario procedere ad emissione di nota di credito e successiva nuova fattura corretta.
Evitare la compilazione dell'Esterometro relativo agli acquisti
Le nuove codifiche dovrebbero consentire al contribuente anche l'emissione di fatture "facoltative" che serviranno solamente a comunicare all'Agenzia i dati delle fatture ricevute da fornitori esteri al fine di evitare la compilazione dell'esterometro (i nuovi codici sono TD17, TD18 e TD19).
Con questa nuova possibilità il contribuente potrebbe evitare anche i costi di consulenza per la predisposizione e invio trimestrale del modello relativo alle operazioni transfrontaliere.
Si attendono conferme e chiarimenti in merito da parte dell'Agenzia delle Entrate.
ELENCO CODIFICA TIPO DOCUMENTO (SI PASSA DA 7 A 18 CODICI)
I nuovi codici sono evidenziati in blu.
TD01 fattura
TD02 acconto/anticipo su fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella
TD04 nota di credito su fattura ordinaria (NB: da utilizzare anche nei casi di precedenti fatture emesse con codice TD24 e TD26)
TD05 nota di debito
TD06 parcella
TD07 fattura semplificata
TD08 nota di credito semplificata
TD09 nota di debito semplificata
TD16 integrazione fattura reverse charge interno
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 autofattura per splafonamento
TD22 estrazione beni da Deposito IVA
TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24 fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) (per cessione di beni documentate da DDT o prestazioni di servizio con idonea documentazione di prova del l’effettuazione dello stesso)
TD25 fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) (per operazioni triangolari interne, ovvero cessione di beni effettuata dall'acquirente verso un terzo per il tramite del cedente)
TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
ELENCO CODIFICA TIPOLOGIA NATURA (SI PASSA DA 7 A 21 CODICI)
Inuovi codici sono evidenziati in blu.
N1 escluse ex art.15
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7- septies del DPR 633/72 - operazioni con clienti UE ("inversione contabile") ed Extra-UE ("operazione non soggetta")
N2.2 non soggette – altri casi
N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi (in corso di definizione)
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f , g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)
Sono stati soppressi i codici:
- N2 (operazioni non soggette)
- N3 (non imponibili)
- N6 (inversione contabile)