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Articoli Consulenza amministrativa

Bonus edilizia: cessione del credito o sconto in fattura

Nel Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 (articolo 121) è prevista la possibilità di recuperare le agevolazioni relative alle spese per interventi di riqualificazione edilizia 2020 e 201 con due nuovi metodi alternativi al tradizionale riduzione delle imposte nella dichiarazione dei redditi

I due nuovi metodi utilizzabili sono i seguenti:

a) sconto in fattura;

b) per la cessione del credito.

 

SCONTO IN FATTURA

Si tratta di un vero e proprio contributo, fino ad un importo massimo pari all'importo della fattura, che viene anticipato dal fornitore che effettua l'intervento edilizio a favore del contribuente.

Il fornitore non incasserà pertanto l'importo scontato (tutta o parte della fattura) maturando il diritto ad un credito d'imposta che potrà utilizzare nella propria dichiarazione dei redditi o cedere a istituti di credito o altri intermediari finanziari.

 

CESSIONE DEL CREDITO

Il contribuente paga la fattura al fornitore e matura un credito d'imposta pari alla detrazione che avrebbe potuto inserire nella propria dichiarazione dei redditi.

Tale credito viene ceduto a banche o altri istituti finanziari al fine di un recupero immediato della somma al netto degli oneri finanziari e spese conseguenti all'anticipazione ottenuta rispetto ai tempi di recupero fiscale nella dichiarazione dei redditi (5 o 10 anni).

 

COME ACCEDERE ALLO SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO

L'accesso alle due possibilità alternative avviene mediante opzione che il contribuente deve comunicare all'Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020.

Si possono trasmettere le comunicazioni delle opzioni da parte dei soggetti beneficiari, a fronte delle spese sostenute nel 2020, per:

- interventi eseguiti sulle unità immobiliari;

- interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.

La comunicazione può essere fatta:

- direttamente dal contribuente tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline)

- tramite dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità (es. commercialista).

La comunicazione deve essere inviata nei seguenti termini:

- entro il 16 marzo 2021, per le spese sostenute nel 2020;

- entro il 16 marzo 2022, per le spese che saranno sostenute nel 2021.

 

I BENEFICIARI DELLE DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI EDILIZI

I soggetti che possono beneficiare delle detrazioni edilizie sono i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo giuridico idoneo, gli immobili oggetto degli interventi agevolati, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese (circolare 19/E del 2020).

In dettaglio i soggetti si classificano nelle due seguenti categorie:

 

A) POSSESSORI

 proprietari e nudi proprietari

 titolari di diritti reali di godimento

 usufruttuari

 titolari di uso

 titolari di abitazione

 superficiari.

 

B) DETENTORI

 locatari (inquilini)

 conduttori

 comodatari.

 

TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE E RELATIVE DETRAZIONI AMMESSE

Nel caso di detrazione Irpef conseguente a lavori di "Ristrutturazione edilizia" (articolo 16-bis del Tuir), i possessori o detentori dell'immobile devono essere necessariamente soggetti passivi Irpef (anche se esercitano attività d'impresa o professionale a titolo di ditta individuale o socio).

Nel caso di detrazione conseguente a interventi di:

1) risparmio energetico (ecobonus di cui all'articolo 14 del Dl 63/2013)

2) sismabonus (di cui all'articolo 16 del Dl 63/2013)

3) bonus facciate (di cui all'articolo 1, commi 219-223, della legge 160/2019)

4) bonus colonnine di ricarica di veicoli elettrici (di cui all'articolo 16-ter del Dl 63/2013)

I possessori o detentori degli immobili possono essere sia soggetti Irpef che Ires.


NUOVO SUPER BONUS 110%

In questa ipotesi i contribuenti che possono beneficiare della detrazione fiscale sono i seguenti (articolo 119, comma 9, del Dl 34/2020):

a) se destinatari degli interventi sono i condomini, a fronte degli interventi sulle parti comuni di proprietà condominiale dell’edificio, possono essere beneficiari sia soggetti Irpef che i soggetti Ires;

b) se destinatari degli interventi sono singole unità immobiliari o parti comuni di edifici su cui non sussiste però una proprietà di tipo condominiale, i beneficiari possono essere solo:

- le persone fisiche che sostengono la spesa al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni;

- le Onlus;

- le organizzazioni di volontariato o associazioni promozionali;

- associazioni o società sportive dilettantistiche.

 

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A seconda della tipologia di intervento effettuato il soggetto che materialmente è tenuto alla presentazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione è il seguente:

a) interventi eseguiti su unità immobiliari e su parti comuni di edifici relativamente alle quali non sussiste una proprietà di tipo condominiale: beneficiario stesso della detrazione direttamente o tramite intermediario

b) interventi che danno diritto alla detrazione del Superbonus 110%: la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari può essere inviata esclusivamente dal soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità (es. commercialista);

c) interventi eseguiti su parti comuni degli edifici relativamente alle quali sussiste una proprietà di tipo condominiale: la comunicazione deve essere inviata dall’amministratore di condominio;

d) interventi eseguiti nei "condomini minimi" (ovvero composti da un numero di condòmini non superiore ad 8 secondo l'articolo 1129 del Codice civile): la comunicazione potrà essere inoltrata da uno dei condòmini.

 

PER QUALI INTERVENTI E' POSSIBILE SCEGLIERE LO SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO

La possibilità di optare tra lo sconto sul corrispettivo o di cedere la detrazione fiscale a soggetti terzi, spetta per i seguenti tipi di intervento:

 

 Recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. a) e b) del Tuir

Si tratta cioè degli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (“manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria”, “interventi di restauro e risanamento conservativo”, "interventi di ristrutturazione edilizia”) effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del Codice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d), sempre dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (“manutenzione straordinaria”, “interventi di restauro e risanamento conservativo”, “interventi di ristrutturazione edilizia”), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

 

 Efficienza energetica di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013, e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Dl 34/2020

Riqualificazione energetica, compresa quella per cui spetta la detrazione Superbonus 110%, di cui all’articolo 119, commi 1 e 2.

 

 Adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Dl 63/2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del Dl 34/2020

Interventi antisismici (“Sismabonus”), compresa la misura sulla detrazione da Superbonus 110%, di cui all’articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020.

 

 Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 160/2019

Ovvero del c.d. “Bonus facciate”.

 

 Installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del Tuir, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Dl 34/2020

Interventi su impianti solari fotovoltaici, compresa la misura da Superbonus 110%, prevista dall’articolo 119, commi 5 e 6, del Dl 34/2020.

 

 Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del Dl 63/2013, e di cui al comma 8 dell’articolo 119

Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresa la misura da Superbonus 110% prevista dall’articolo 119, comma 8, del Dl 34/2020.

 


INTERVENTI ESCLUSI DALL'OPZIONE

Se non rientranti complessivamente in uno degli interventi delle tipologie sopra descritte, sono esclusi dalla possibilità di opzione per la cessione del credito o dall’applicazione dello sconto in fattura gli interventi indicati nell’articolo 16-bis del Tuir dalle lettere da c) a l) del comma 1.

Trattasi di interventi effettuati da contribuenti soggetti Irpef:

c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari.

l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

ESEMPIO

Se ipotizziamo un semplice intervento di sola sostituzione di un serramento esistente (es. porta di ingresso) con nuovo manufatto blindato siamo nell'ambito di una manutenzione ordinaria rappresentata "dall'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi".

  • Se l'intervento riguarda una singola unità la detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia spetta ai sensi della lettera f) di cui sopra ma non sarà possibile ricorrere alla cessione del credito o sconto in fattura in quanto gli interventi di manutenzione ordinaria non rientrano tra quelli agevolabili per le singole unità (lettera a) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001).
  • Se l'intervento riguarda l'ingresso di un condominio la detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia spetta in quanto trattasi di manutenzione ordinaria di parte comune dell'edificio. Sarà pertanto possibile ricorrere alla cessione del credito o sconto in fattura.

 

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Autore

ANDREA DAL PONTE

Ragioniere Commercialista e Revisore Legale

Viviamo in mondo dove la stupidità è ascoltata, l'intelligenza ignorata e l'educazione passata di moda.
Nonostante questo, dopo l'onestà, il mio obiettivo è cercare di intercettare il cambiamento e calarlo nel quotidiano.

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