Guida alla corretta compilazione del bonifico bancario per pagamento lavori di ristrutturazione edilizia
Per fruire della detrazione Irpef per lavori di ristrutturazione edilizia è necessario che le spese siano pagate con bonifico bancario o postale, contenente precisi elementi.
La corretta compilazione dei bonifici per pagare le spese relative ad interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo è infatti una condizione necessaria per il contribuente che intenda fruire della detrazione Irpef.
Dal bonifico devono risultare specifici elementi come:
• la causale del pagamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
• se disponibili, i riferimenti del documento che viene pagato (data e numero)
• il codice fiscale del soggetto che paga
• il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Ecco un esempio di bonifico:
Le spese che non si possono pagare con bonifico ad esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo, possono essere pagate con altre modalità.
Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa di ristrutturazione, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.
NOTA IMPORTANTE
I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore, per beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni dovranno seguire le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 3/E del marzo 2016.
Il documento anzitutto ribadisce che in presenza di un “condominio minimo”, edificio composto da un numero “non superiore a otto condomini”, le norme civilistiche sul condominio sono comunque valide ad eccezione di quelle che impongono:
a) la nomina di un amministratore (nonché l’apertura da parte di quest’ultimo di un apposito conto corrente intestato al condominio stesso);
b) l’adozione di un regolamento comune.
E' quindi confermata l’assenza dell’obbligo:
- di nominare un amministratore con conseguente annullamento delle le precedenti indicazioni fornite nella Risoluzione 74/E del 2015
- di dotare il condominio di un codice fiscale.
In tal caso i lavori dovranno essere fatturati e pagati da uno solo dei condòmini che si incarichi di andare in banca ed effettuare il bonifico per il totale dei lavori a lui fatturati, compilandolo nella modalità che abbiamo sopra indicato.
E' quindi necessario che la spesa sulle parti comuni venga effettuata in un’unica soluzione e da un unico soggetto, che, se non è l’amministratore, può essere un semplice inquilino facente parte di un condominio minimo.
Il singolo condomino, per beneficiare dell’agevolazione, dovrà:
a) corrispondere la propria quota al condomino che ha sostenuto l'intera spesa (tramite normale bonifico ordinario);
b) indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del condomino che ha eseguito il pagamento totale dei lavori (in quanto a lui interamente fatturati);
c) dimostrare, in sede di controllo, che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio;
d) se per la presentazione della dichiarazione si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato (es. commercialista), è tenuto ad esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati con indicazione dei dati catastali degli immobili del condominio.
Si ricorda infine che la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile corrispondente alla quota millesimale di proprietà sulle parti comuni.
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Autore
ANDREA DAL PONTE
Ragioniere Commercialista e Revisore Legale
Viviamo in mondo dove la stupidità è ascoltata, l'intelligenza ignorata e l'educazione passata di moda. Nonostante questo, dopo l'onestà, il mio obiettivo è cercare di intercettare il cambiamento e calarlo nel quotidiano.