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Detrazioni per lavori edilizi

La Legge finanziaria 2020 (L.160/2019) ha confermato per il 2020 alcune detrazioni fiscali già esistenti e ne ha introdotte di nuove.

Ecco il quadro aggiornato dei benefici che il contribuente può ottenere in caso di lavori edilizi, acquisti di mobili e grandi elettrodomestici a basso consumo energetico, ecc.

 

 


PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO (RISTRUTTURAZIONI) 

Confermata la proroga al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (RISTRUTTURAZIONI) per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000 per ciascun immobile, di cui all’art. 16-bis, TUIR. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto, è suddivisa in dieci quote annuali di pari importo.

Per ulteriori dettagli sulla tipologia di lavori ammessi alla detrazione si rinvia alla sezione specifica al termine del presente articolo.

 


PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI” 

Confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”.

In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.

 


PROROGA DETRAZIONE “SPORT BONUS” 

Confermata la proroga al 2020 del credito d’imposta, c.d. “sport bonus” a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Si ricorda che il credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile nonchè ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui. Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono contenute nel DPCM 30.4.2019.

 


NUOVA DETRAZIONE “BONUS FACCIATE” 

Introdotta una nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute entro il 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o zona B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Relativamente al Comune di Vicenza è possibile consultare la distribuzione delle "zone territoriali omogenee" visualizzando gli allegati relativi a "elaborati di zonizzazione" Fogli da 1 a 9 presenti qui (ingrandire la visualizzazione del documento pdf per individuare la zona di appartenenza A o B dell'edificio interessato).

Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

I pagamenti degli interventi effettuati devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

- causale del versamento;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o Partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

La nuova detrazione riguarda le persone fisiche e, probabilmente, anche i soggetti IRES.

Se l’intervento viene realizzato su edifici situati in zone diverse da quelle sopra indicate, la persona fisica potrà beneficiare della detrazione Irpef “ordinaria” del 50%.

 

 


*** RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2019 - 2020 ***

 

TIPOLOGIE DI LAVORI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE FISCALE DEL 50% FINO AL LIMITE DI EURO 96.000:

Danno diritto alla detrazione le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, che possiedono o detengono l’immobile, sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle a), b), c) e d) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 cod. civile

Si tratta di qualunque intervento edilizio anche di natura ordinaria purchè riguardante una parte comune dell'edificio (es. tinteggiatura scala condominiale)

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze

Si tratta di qualunque intervento edilizio, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, riguardante le singole unità abitative

c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) citate in precedenza, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992;

f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (es. installazione impianti di sicurezza);

g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

 

AGEVOLAZIONE SU LAVORI ESEGUITI SU IMMOBILI POSSEDUTI DA IMPRESE EDILI

La detrazione Irpef relativa alle ristrutturazioni di immobili abitativi spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.

 

 

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Autore

ANDREA DAL PONTE

Ragioniere Commercialista e Revisore Legale

Viviamo in mondo dove la stupidità è ascoltata, l'intelligenza ignorata e l'educazione passata di moda.
Nonostante questo, dopo l'onestà, il mio obiettivo è cercare di intercettare il cambiamento e calarlo nel quotidiano.

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