A partire dal 2020 sono entrate in vigore nuove nuove disposizioni irenti la gestione fiscale e amministrativa delle dichiarazioni d'intento.
La norma ha previsto, principalmente, le seguenti novità e obblighi:
- l’eliminazione dell’obbligo dell’esportatore abituale di consegnare o inviare al proprio fornitore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
- l’indicazione nelle fatture emesse (o nelle dichiarazioni doganali) degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
- la soppressione di alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (es. numerazione progressiva e annotazione in apposito registro);
- l’aumento delle sanzioni amministrative per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento attuativo delle nuove disposizioni 2020 (n. 96911) è stato pubblicato il 27 febbraio 2020 ed ha previsto che dal 2.3.2020 nel cassetto fiscale di ciascun fornitore sono disponibili le informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento emesse da ciascun cliente.
Quindi il fornitore non riceverà più obbligatoriamente copia dei modelli dal cliente ma potrà visionare i dati dei modelli delle dichiarazioni d’intento che l’agenzia delle Entrate riceverà per suo conto accedendo nel proprio cassetto fiscale di Fisconline.
Il cliente probabilmente si limiterà ad avvisare il fornitore dell'avvenuta emissione del documento ai fini di una corretta emissione della fattura senza applicazione dell'IVA.
Lo stesso provvedimento del 27.02.2020 ha inoltre disposto l'aggiornamento del Modello della dichiarazione d'intento e delle relative istruzioni (clicca qui). Il vecchio modello può essere utilizzato fino al 27.04.2020.
COMPILAZIONE FATTURA ELETTRONICA
La novità più significativa sul piano operativo consiste nell'obbligo di INDICARE NELLE FATTURE EMESSE GLI ESTREMI DI RICEZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO (protocollo di acquisizione).
Il protocollo è rilevabile dalla ricevuta di presentazione telematica che il Cliente tuttora consegna al Fornitore prima dell’effettuazione dell’operazione ed è composto di due parti:
- la prima, formata da 17 cifre (es. 19120520341234567) che identifica la trasmissione;
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001) che identifica il progressivo di ciascuna dichiarazione d'intento inviata all'interno della medesima trasmissione.
Il protocollo presente nella ricevuta di presentazione può essere indicato in uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura elettronica come, per esempio:
- il campo “Causale” (consigliato);
- ovvero, a livello di singola linea della fattura, il blocco “Altri dati gestionali”.
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Autore
ANDREA DAL PONTE
Ragioniere Commercialista e Revisore Legale
Viviamo in mondo dove la stupidità è ascoltata, l'intelligenza ignorata e l'educazione passata di moda. Nonostante questo, dopo l'onestà, il mio obiettivo è cercare di intercettare il cambiamento e calarlo nel quotidiano.