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Legge Finanziaria 2020

Si riportano alcune delle novità normative previste dalla Legge finanziaria 2020 (L.160/2019) e decreto fiscale collegato (L. 19.12.2019, n. 157 di conversione del D.L. 26.10.2019 n. 124)

 

LEGGE FINANZIARIA 2020 

 

ALIQUOTE IVA - COMMA 3

È confermato anche per il 2020 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 12% dal 2021) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).

 

“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS – commi 70 e 176 

Dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:

- l’adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. “sisma bonus”);

- gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett h), TUIR.

Lo sconto in fattura è consentito solamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.su parti comuni condominiali (interventi di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007).

Si precisa che in base all’Allegato 1 del DM 26.6.2015, per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l’intervento che “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.

 

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO – comma 175, lett. b), n. 1)

Confermata la proroga al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR.

 

PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI” – comma 175, lett. b), n. 2)

Confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”.

In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.

 

PROROGA “SPORT BONUS” – commi da 177 a 180

Confermata la proroga al 2020 del credito d’imposta, c.d. “sport bonus” a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Si ricorda che il credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile nonchè ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui. Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono contenute nel DPCM 30.4.2019.

 

“BONUS FACCIATE” – commi da 219 a 224

Introdotta una nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute entro il 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o zona B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Relativamente al Comune di Vicenza è possibile consultare la distribuzione delle "zone territoriali omogenee" visualizzando gli allegati relativi a "elaborati di zonizzazione" Fogli da 1 a 9 presenti qui (ingrandire la visualizzazione del documento pdf per individuare la zona di appartenenza A o B dell'edificio interessato).

Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

I pagamenti degli interventi effettuati devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

- causale del versamento;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o Partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

La nuova detrazione riguarda le persone fisiche e, probabilmente, anche i soggetti IRES.

Se l’intervento viene realizzato su edifici situati in zone diverse da quelle sopra indicate, la persona fisica potrà beneficiare della detrazione Irpef “ordinaria” del 50%.

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI – commi da 288 a 290

È previsto un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.

E tuttavia necessaria l’emanazione di ulteriori disposizioni attuative di tale misura.

 

SPESE VETERINARIE – comma 361

Il limite massimo inerente la detrazione fiscale delle spese veterinarie passa da € 387,34 a € 500 (resta ferma la franchigia di € 129,11).

 

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI – comma 679 e 680 (importante !)

La detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR (spese mediche, spese veterinarie, spese di istruzione, spese funebri, ecc.) è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, bancomat, carta di credito / prepagata, bonifico, assegno, ecc.).

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

 

PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”

Proroga per il 2020 del c.d. “Bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze

- recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

BONUS BEBÈ – comma 340

Confermato il riconoscimento dell’assegno per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE, come segue:

ISEE pari o inferiore a € 7.000 annui € 1.920

ISEE da € 7.001 a € 40.000 annui € 1.440

ISEE da € 40.001 annui € 960

L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

 

BONUS “ASILO NIDO” – comma 343

È confermato, con riferimento ai nati dall’1.1.2016, il riconoscimento “a regime” (e non più, quindi, solo per determinate annualità) del bonus c.d. “asilo nido”, ossia del buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:

- € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;

- € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

 

CONSERVATORI DI MUSICA – commi 346 e 347

A decorrere dal 2021, è possibile detrarre ai fini IRPEF, per un importo non superiore a € 1.000, le spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000 per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatoridi musica, a istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una Pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

 

BONUS CULTURA 18ENNI – comma 357 e 358

È confermato anche per il 2020 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2020, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

 

UNIFICAZIONE IMU - TASI – commi da 738 a 783

A decorrere dal 2020, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le “vecchie” IMU e TASI sono sostituite dalla nuova IMU, le cui regole rimangono sostanzialmente invariate.

Per il 2020 i Comuni potranno approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento della nuova IMU entro il 30.6.2020, con effetto a decorrere dall’1.1.2020.

Come in passato, il versamento della nuova IMU va effettuato in 2 rate, la prima entro il 16.6 e la seconda entro il 16.12.

In sede di prima applicazione della nuova IMU, la prima rata del 2020 (scadenza 16.6.2020) è pari alla metà di quanto complessivamente versato a titolo di IMU e TASI per il 2019.

 

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

Per il 2020 / 2021 l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa / lavoro autonomo nella misura del 60% (mentre è indeducibile ai fini IRAP).

A decorrere dal 2022 la deduzione è ammessa nella misura del 100%.

 

CREDITO D'IMPOSTA AL POSTO DEL SUPER / IPER AMMORTAMENTO

La Legge di Bilancio 2020 introduce un credito d’imposta in sostituzione al super ammortamento che quindi non è stato prorogato.

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi all’esercizio d’impresa e lavoro autonomo:

A) Beni Materiali Strumentali Nuovi, di cui al comma 188, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex super ammortamento);

B) Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 189, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento) -  Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

C) Beni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 190, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento dei beni immateriali) - Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 .

L'acquisiti può avvenire a titolo di proprietà o in locazione finanziaria nel periodo 1.1.2020 - 31.12.2020 (o fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;

- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

- fabbricati e costruzioni;

- beni ricompresi nei particolari gruppi (es. condotte, materiale ferroviario)

Le aliquote del credito d’imposta per le diverse tipologie di investimenti in beni strumentali, i limiti e modalità di utilizzo, possono essere riepilogati nel modo seguente:

Tipologia di investimenti Limite Credito d’imposta Utilizzo
 A) Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex ‘super ammortamento’ fino ad euro 2 milioni 6% 5 quote annuali di pari importo
 B) Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all’art. 1 della Legge n. 160/2019 (comma 189), ex ‘iper ammortamento’ beni materiali fino ad euro 2,5 milioni 40% 5 quote annuali di pari importo
oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni 20%

 C) Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all’art. 1 della Legge n. 160/2019 (comma 190), ex ‘iper ammortamento’ beni immateriali

 (software (*), sistemi, piattaforme, applicazioni).

fino ad euro 700.000 15% 3 quote annuali di pari importo

 

(*) I software rientrano tra gli investimenti agevolabili se acquistati a titolo oneroso o detenuti in licenza d’uso a tempo indeterminato sempreché iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali (voce BI3 dello stato patrimoniale in applicazione di corretti principi contabili OIC 24) - (c.m. 4/E 30.03.2017 pg.55).

 

Il credito d’imposta è fruibile mediante compensazione (mod. F24) in 3/5 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene.

L’agevolazione si traduce in un beneficio fiscale inferiore a quello consentito dal superammortamento, ma fruibile in un intervallo temporale generalmente più breve (3/5 anni) rispetto al periodo di ammortamento fiscale del cespite.

Tra le novità si segnala:

- la possibilità di usufruire di tale credito indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito adottato dal contribuente (quindi anche per soggetti forfettari);

- la necessità dell'indicazione nelle fatture e in tutti gli altri documenti inerenti l’investimento dell’espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020 mediante una dicitura similare alla seguente: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.

(attenzione: l’inadempienza di tale onere documentale può comportare la revoca dell’agevolazione in sede di controllo dell’Agenzia delle Entrate)

- la spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

- la fruizione del credito d’imposta maggiorato per investimenti in beni 4.0 di cui ai commi 189 e 190 (voci B e C di cui sopra) impone altresì la produzione di:

  • in caso di costo di acquisizione unitario non superiore a euro 300.000, una dichiarazione sostituiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  • in caso di costo di acquisizione unitario superiore a euro 300.000, una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

La dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, la perizia tecnica semplice o l’attestato di conformità devono contenere:

  • l’attestazione delle caratteristiche tecniche tali da determinare l’inclusione dei beni negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017;
  • l’attestazione del requisito di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Resta salva la facoltà per l’impresa di optare per la perizia tecnica semplice o l’attestato di conformità anche nel caso di investimenti in beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro.

 

La nuova disciplina prevede che il credito d’imposta:

  • non concorre alla determinazione del reddito imponibile e dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive);
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che hanno come oggetto gli stessi costi, purché tale somma poi non superi il costo sostenuto per l’investimento stesso.

La decorrenza del diritto di utilizzo del credito d’imposta potrà avvenire a partire dall’anno successivo:

  • a quello in cui i beni acquistati entrano in funzione, per i beni strumentali rientranti nel gruppo A) sopra elencato;
  • a quello in cui avviene l’interconnessione del bene per gli investimenti in beni materiali ed immateriali Industria 4.0 rientranti nei gruppi B) e C) sopra elencati.

 

 

 

DECRETO FISCALE 

 

COMPENSAZIONI DEI CREDITI TRIBUTARI (ART. 3)

Per i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all’IRAP, la compensazione orizzontale (ovvero con mod. F24) per importi superiori ad euro 5.000 annui può avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

In questo modo viene ampliata la platea dei crediti monitorati rispetto a quanto avveniva ai soli fini IVA ma sopratutto viene di fatto posticipato il momento a partire dal quale il contribuente potra effettivamente recuperare il credito.

Ad esempio il credito Irpef, Ires o Irap 2019 non potrà, come invece avveniva in passato per i crediti maturati negli anni antecedenti, essere compensato orizzontalmente dal 1° gennaio 2020.

Dunque, nell’ipotesi in cui il modello Redditi 2020 sia presentato in data 31 ottobre 2020 il credito ivi emergente (Irpef o Ires) potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale solo a partire dal 10 novembre 2020.

 

Viene inoltre esteso a tutti i soggetti l’obbligo di utilizzo del Mod. F24 Fisconline in caso di utilizzo di crediti in compensazione orizzontale.

L’obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da Mod. 730 e bonus 80 euro).

 

RITENUTE NELLA FILIERA DEGLI APPALTI (ART. 4)

È introdotta, a partire dal 1° gennaio 2020, una serie di obblighi nella filiera degli appalti.

È stabilito in capo all’impresa appaltatrice e subappaltatrice l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, attribuendo al committente (cliente) la funzione di controllo della determinazione e del tempestivo versamento delle ritenute stesse.

Conseguentemente il Cliente incorre in sanzioni nel caso in cui non chieda all’impresa fornitrice la copia dei modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute.

Il Cliente è altresì sanzionato, se, non avendo ricevuto dall’impresa le deleghe di pagamento e le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute, non sospenda il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa fornitrice per un importo pari al 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio o dell’inferiore importo relativo alle ritenute non versate dall’impresa esecutrice dell'appalto.

È, inoltre, previsto per il Cliente committente l’obbligo di informare l’Agenzia delle entrate competente dell’inadempimento dell’impresa, entro 90 giorni.

I nuovi obblighi non si applicano qualora le imprese fornitrici (appaltatrici o subappaltatrici) comunichino al Cliente committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per l’invio delle deleghe al committente, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

A decorrere dalla data di applicazione della nuova disposizione, la certificazione della sussistenza dei requisiti per l’esonero dai nuovi obblighi è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

 

ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE

Le sole prestazioni d’opera sono state inserite tra le operazioni soggette all'inversione contabile se riferite alle prestazioni di servizi per le quali valeva già tale disposizione. Trattasi quindi di prestazioni d'opera inerenti attività di pulizia,di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, isubappalti in edilizia.

Ne consegue che le prestazioni d’opera sono fatturate dalle imprese senza l’applicazione dell’IVA e, di conseguenza, il committente dovrà integrare la fattura con i valori dell’imposta secondo l’aliquota prevista per la prestazione, imputandolaa debito e quindi portandola in detrazione, se spettante.

 

ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO (ART. 10-BIS)

Il ravvedimento operoso è applicabile  a tutti i tributi (inclusi diritto camerale e imposte locali).

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA (ART.15)

È previsto quanto segue:

• estensione al periodo d’imposta 2020 della disciplina transitoria che vieta l'utilizzo della fatturazione elettronica ai soggetti che inviano i dati al STS (ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata) o comunque emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate verso le persone fisiche;

• a decorrere dal 1° luglio 2020, viene tramutato in obbligo in via esclusiva l’attuale facoltà data ai soggetti tenuti all’invio dei dati al STS di potere assolvereall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri ai fini IVA mediante l’invio dei corrispettivi giornalieri al STS con strumenti tecnologici che garantisconol’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

 

ESTEROMETRO TRIMESTRALE

Dal 1.1.2020 la periodicità di compilazione e presentazione dell'esterometro passa da mensile a trimestrale.

 

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (ART. 17)

Nel caso in cui l'imposta di bollo non superi la soglia annua di 1.000 euro, il versamento può essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre diciascun anno. Oltre tale soglia il versamento rimane dovuto con periodicità trimestrale.

 

LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE (ART.18)

Cambiano i limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore come segue:

  • dal 1/01/2016 al 30/06/2020: Euro 3.000
  • dal 1/07/2020 al 31/12/2021: Euro 2.000
  • dal 1/01/2022: Euro 1.000

 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (ART. 20)

A decorrere dal 1.07.2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi a titolo personale, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino all'esercente il proprio codice lotteria, individuato dall’Agenzia delle Dogane d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l'esercente, al momento dell'acquisto, rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza tramite il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

 

CREDITO D’IMPOSTA SUI PAGAMENTI ELETTRONICI (ART.22)

Dal 1° luglio 2020 è introdotto un credito d’imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per pagamenti elettronici effettuati, con carte di credito, debito o prepagate .

Destinatari del credito sono esercenti attività d’impresa e arti o professioni (es. commercianti) con ricavi nel periodo d’imposta precedente non superiori a euro 400.000.

Il credito spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni/prestazioni rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020.

Il credito (che deve rispettare i limiti e condizioni previsti in materia di aiuti de minimis) può essere utilizzato mediante compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa

Il credito utilizzato va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e in quelle successive fino alla conclusione del suo utilizzo.

 

PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA TRAMITE SERVIZIO "pagoPA" (Art. 38-ter)

A decorrere dal 1.01.2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità previste per il sistema pagoPA.

Tale modalità è disponibile:

  • Presso le agenzie della banca
  • Utilizzando l’home banking (riconoscibile dai loghi CBILL o pagoPA)
  • Presso gli sportelli bancomat abilitati delle banche
  • Presso i punti vendita di SISALLottomatica e Banca 5
  • Presso gli Uffici Postali.

 

ACQUISTO DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO (ART. 52)

Le sanzioni per la violazione dell’obbligo di dotarsi degli strumenti antiabbandono si applicano a decorrere dal 6.03.2020.

È istituito un fondo per il riconoscimento per gli anni 2019 e 2020 di un contributo, fino a esaurimento delle risorse, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato.

Dovranno essere definite le modalità attuative della disposizione.

 

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Autore

ANDREA DAL PONTE

Ragioniere Commercialista e Revisore Legale

Viviamo in mondo dove la stupidità è ascoltata, l'intelligenza ignorata e l'educazione passata di moda.
Nonostante questo, dopo l'onestà, il mio obiettivo è cercare di intercettare il cambiamento e calarlo nel quotidiano.

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