Nelle operazioni commerciali intracomunitarie è da tempo presente un problema per gli operatori italiani che vendono beni destinati ad altri paesi della UE: la prova dell'avvenuta uscita del bene dal territorio italiano.
Infatti, la non imponibilità Iva applicata agli scambi intracomunitari è direttamente dipendente dalla disponibilità di una valida prova dello spostamento del bene da uno Stato comunitario all’altro.
Senza questo elemento la cessione risulta imponibile e quindi deve essere applicata l'Iva nel Paese del cedente.
Complessivamente, per considerare una operazione come “intracomunitaria” è necessaria la verifica contestuale dei seguenti quattro requisiti:
1) soggettività passiva ai fini Iva degli operatori (ovvero lo scambio deve avvenire tra due soggetti titolari di partita IVA europea)
2) onerosità della cessione del bene trasferito (quindi le cessioni a tutolo gratuito devono essere assoggetate ad IVA)
3) trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale
4) spostamento del bene da uno Stato comunitario all’altro..
- DDT (documento di trasporto) o CRM (lettera di vettura internazionale) firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura emessa dallo spedizioniere
Caso B
UNO qualsiasi degli elementi sopra indicati nel caso A, in combinazione con UNO dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall’acquirente:
- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni
- Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni
- Documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità (es. notaio), che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro
Oltre a valere le casistiche già sopra evidenziate, è ammessa la dichiarazione scritta rilasciata dall’acquirente entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente (o da terzi per suo conto) e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.
La dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:
- Data di rilascio
- Nome e indirizzo dell’acquirente
- Quantità e natura dei beni
- Data e luogo di arrivo dei beni
- Numero di identificazione (nel caso di cessione di mezzi di trasporto)
- Identificazione del soggetto che accetta i beni per conto dell’acquirente
ATTENZIONE: trattandosi di presunzioni relative l’Amministrazione finanziaria può disconoscere la non imponibilità della cessione se in possesso di prove sufficienti che dimostrino che i beni non sono stati spediti o trasportati in altro Stato membro.
Si evidenzia che, per gli operatori che non dovessero riuscire ad acquisire i documenti tassativamente elencati nel Regolamento di cui sopra, tale fatto non dovrebbe comportare l’automatica inapplicabilità del trattamento di non imponibilità previsto ai fini Iva per le cessioni intracomunitarie.
Questo perchè per gli operatori nazionali rimane la possibilità di provare la cessione intracomunitaria con modalità e documentazione già riconosciute nel passato dall'Amministrazione finanziaria come documentato in varie Circolari e risoluzioni ministeriali.
Ad esempio nella risoluzione 19/E/2013 è stato ammesso anche l’utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio dello Stato ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro.
Oppure l'uscita dal territorio nazionale può essere dimostrata dai certificati di controllo sanitario rilasciati da autorità del paese di destinazione a seguito dei controlli effettuati.
*** IMPORTANTE *** CODICE IDENTIFICATIVO
Dal 1 gennaio 2020 viene inoltre formalizzata l'obbligatorietà codice identificativo. Infatti la non imponibilità della cessione intra-Ue è ammessa solo se il codice identificativo del cessionario (acquirente) esiste ed è valido.
Pertanto, sul piano operativo, il cedente dovrà provvedere ad ottenere dal cessionario (acquirente) il codice identificativo e dovrà verificare, per ogni transazione, se lo stesso esiste nel sistema Vies.
Per accedere al Vies clicca qui --> Verifica VIES.
Evidenziamo che la pagina web di verifica rileva anche i dati del richiedente la verifica (e non solo quelli del soggetto per il quale la verifica viene effettuata).
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Autore
ANDREA DAL PONTE
Ragioniere Commercialista e Revisore Legale
Viviamo in mondo dove la stupidità è ascoltata, l'intelligenza ignorata e l'educazione passata di moda. Nonostante questo, dopo l'onestà, il mio obiettivo è cercare di intercettare il cambiamento e calarlo nel quotidiano.