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Articoli Consulenza del Lavoro

RAPPORTO DI LAVORO

DECRETO CURA ITALIA DEL 17.03.2020

 

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO e AUTONOMI

A decorrere dal 5 marzo 2020 i :

- genitori lavoratori dipendenti del settore privato

- genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata

- genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS

hanno diritto di fruire di uno specifico congedo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365° del reddito, con copertura della contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

I periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001, fruiti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sono convertiti nel congedo previsto dalla presente disposizione, con diritto all’indennità e non computato né indennizzato a titolo di congedo parentale.

Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. 
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.


In alternativa alla fruizione del congedo, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600, erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus è, altresì, riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali.

 

PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992

Al numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate da godere nei mesi di marzo e aprile 2020.

 

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Non sono quindi computate le eventuali giornate di lavoro in modalità smart working in quanto la prestazione è avvenuta in luogo diverso.

I datori di lavoro recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione nel mod. F24.

 

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHÉ DEL SETTORE SANITARIO PRIVATO ACCREDITATO

A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato.

L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

 

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

Dall’entrata in vigore del decreto legge è precluso per 2 mesi l’avvio delle procedure sull’individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità, e sui licenziamenti collettivi, sono sospese nel medesimo periodo anche le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020.

In questo periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Resta, dunque, la possibilità di ricorrere al licenziamento individuale per motivi disciplinari.

 

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