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Annotazioni carta circolazione auto

Si ricorda che dal 3 novembre 2014 è obbligatorio fare una apposita annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni.

Per intestatario si intende non solo il proprietario ma anche:

  • l’acquirente con patto di riservato dominio,
  • il soggetto con diritto di usufrutto,
  • in detentore in forza di contratto di locazione finanziaria (leasing)
  • il detentore in forza di contratto di semplice locazione senza conducente.

 

L’annotazione prevede l’indicazione:

  • del nominativo dell’utilizzatore del veicolo
  • della scadenza temporale dell’utilizzo stesso

La sanzione in caso di mancato rispetto delle nuove disposizioni è di euro 705 con contemporaneo ritiro della carta di circolazione

Le nuove disposizioni non avranno effetto retroattivo nel senso che dovranno annotarsi solamente gli utilizzi di veicoli disposti a decorrere dal 3 novembre 2014 e non anche quelli pregressi pur in corso alla predetta data.

Casi principali in cui un veicolo può “entrare nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni” :

• a titolo di comodato

• in forza di provvedimento di custodia giudiziale

• nei casi di locazione senza conducente

• nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale

• nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire

• nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius

• nei casi di utilizzo di veicoli con contatto “Rent to buy”

• nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un Trust

Il comodato di veicoli aziendali a favore dei dipendenti

Nella normale gestione delle aziende è molto diffusa la situazione del comodato di veicoli aziendali, ad esempio, a favore dei dipendenti per un “periodo superiore a 30 giorni”.

Le situazioni che certamente ricadono nell’obbligo di comunicazione sono quelle dove il veicolo viene assegnato al dipendente in forza di specifico contratto o accordo che prevede in molti casi anche l’utilizzo del veicolo stesso ai fini personali. In questo caso è certo che l’impresa deve attivarsi per comunicare il nominativo del dipendente al fine della sua annotazione sulla carta di circolazione.

Da un punto di vista pratico, la disposizione prevede che il soggetto comodante (titolare o legale rappresentante dell’impresa), su delega del comodatario (lavoratore dipendente), deve presentare specifica istanza (sulla modulistica Ministero dei Trasporti) finalizzata all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione.

Viene conseguentemente rilasciata una attestazione di avvenuta annotazione nel citato Archivio Nazionale delle informazioni specificate nell’istanza.

Se nell’azienda vi sono più dipendenti e più veicoli a disposizione con utilizzo “a rotazione” sarà improbabile che si verifichi un utilizzo continuativo del veicolo in capo al medesimo soggetto per più di 30 giorni (salvo ovviamente la presenza del suddetto documento scritto di assegnazione).

Vista la conseguenza, tutt’altro che trascurabile, del possibile ritiro della carta di circolazione in caso di contestazione del mancato adempimento, si invitano tutte i soggetti (aziende, professionisti ma anche semplici privati) a tener conto di quanto sopra in tutti i casi in cui attuino assegnazioni di veicoli a terzi.

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Autore

ANDREA DAL PONTE

Ragioniere Commercialista e Revisore Legale

Viviamo in mondo dove la stupidità è ascoltata, l'intelligenza ignorata e l'educazione passata di moda.
Nonostante questo, dopo l'onestà, il mio obiettivo è cercare di intercettare il cambiamento e calarlo nel quotidiano.

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