A seguito del decreto del 15.12.2015, a partire dal 12.03.2016 è stata attivata una NUOVA PROCEDURA ONLINE per formalizzare i principali casi di interruzione dei rapporti di lavoro dipendente.
Le disposizioni relative alle dimissioni online (previste nel Jobs Act) si applicano per risolvere i rapporti di lavoro dipendente nei seguenti casi:
• dimissioni volontarie del lavoratore
• accordo risoluzione consensuale tra le parti (datore e lavoratore)
Il nuovo sistema OBBLIGATORIO si basa sull’utilizzo di procedure telematiche che hanno lo scopo di:
a) Consentire una semplificazione e razionalizzazione nella gestione dei rapporti di lavoro
b) Garantire l’autenticità della volontà del lavoratore a interrompere il rapporto
c) Garantire la data certa dell’evento
In caso di mancata attuazione della modalità online comporta l'inefficacia delle dimissioni o risoluzione.
La modalità online delle dimissioni non è richiesta solo nei seguenti casi:
• dimissioni della lavoratrice durante il periodo di gravidanza,
• dimissioni della madre o del padre lavoratori durante i primi 3 anni di vita del bambino
• dimissioni del lavoratore domestico
• dimissioni rese nelle sedi protette (art. 2113 comma 4 c.c. ovvero nei casi di conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ.)
• dimissioni rese in sede di commissioni di certificazione
• dimissioni durante il periodo di prova
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE PER DARE LE DIMISSIONI
Il lavoratore o la lavoratrice potranno attuare le dimissioni o la risoluzione consensuale online del rapporto di lavoro secondo una delle seguenti modalità:
1) GESTIONE DIRETTA DELLE DIMISSIONI ON-LINE (senza intervento di intermediari abilitati)
Il lavoratore deve possedere quanto segue:
a) codice PIN, previsto per i servizi telematici INPS, da richiedere direttamente all’Istituto (www.inps.it)
b) credenziali di registrazione per l’accesso al portale Ministero del Lavoro (www.cliclavoro.gov.it)
L’operazione verrà effettuata tramite l’accesso al portale Ministero del Lavoro dove è disponibile un’apposita modulistica.
2) GESTIONE MEDIANTE INTERMEDIARIO DELLE DIMISSIONI ON-LINE (consigliata)
Il lavoratore potrà chiedere l’assistenza di un soggetto abilitato quale patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissione di certificazione, consulente del lavoro.
In questo caso la verifica dell’identità del lavoratore viene effettuata sotto la responsabilità del soggetto intermediario abilitato che accede al sistema attraverso le proprie credenziali (portale ClickLavoro) firmando digitalmente il modulo di dimissioni o risoluzione.
DATA DI DECORRENZA DELLE DIMISSIONI ONLINE
La data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale, indicata nel modulo, coincide con la data successiva all’ultimo
giorno di lavoro, ovvero, con il primo giorno di mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente.
In pratica se nel modulo viene indicata la data del 01.11.2016 si intende che la cessazione del rapporto (ultimo giorno di lavoro) è il 31.10.2016.
POSSIBILE REVOCHE ENTRO 7 GIORNI DELLE DIMISSIONI ON-LINE
Il lavoratore avrà tempo 7 giorni dalla data di trasmissione per revocare, sempre telematicamente, le dimissioni o la risoluzione consensuale.
COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLE DIMISSIONI ON-LINE
In entrambe le modalità sopra esposte il datore di lavoro riceverà copia della comunicazione nella propria casella di posta elettronica ordinaria o certificata PEC (consigliata).
NOTIFICA ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DELLE DIMISSIONI ON-LINE
Il sistema telematico una volta acquisita la richiesta telematica provvederà a notificare una copia della stessa anche al sistema informatico della Direzione Territoriale del Lavoro.
PROBLEMATICHE E CRITICITA’ DELLE DIMISSIONI ON-LINE
Il nuovo sistema certamente vuole perseguire l'obiettivo di contrastare il fenomeno scorretto delle cosidette “dimissioni in bianco”.
Bisogna però tener conto che la modalità della “Gestione diretta” come sopra descritta richiede che il lavoratore abbia sufficiente cultura e strumenti informatici per operare autonomamente.
Quindi a seguito delle difficoltà incontrate dal lavoratore non è detto che il ricorso a soggetti intermediari sia automatico e soprattutto immediato per cui risulta elevato il rischio che si creino dei periodi di tempo di “assenza ingiustificata” determinata dalla mancanza di comunicazioni al datore.
In questi i casi il datore potrebbe ricorre alla procedura di licenziamento che comporterebbe però, nei casi di rapporti a tempo indeterminato, l’assunzione dell’onere di cui all’art. 2, comma 31 della L. 92/2012 (ticket di licenziamento).
In ogni caso il datore di lavoro, prima di risolvere il rapporto, deve sollecitare il lavoratore a provvedere secondo la nuova modalità delle dimissioni online.
Come già evidenziato l'assenza delle dimissioni online comporta l’inefficacia delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali.
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Autore
STEFANIA ZOCCA
Ragioniere Commercialista e Revisore Legale
Assumi persone motivate per poi condividere con loro qualcosa che vada oltre il lavoro quotidiano. Se troverai qualcosa in comune a cui credere arriveranno soddisfazioni e risultati.