DECRETO CURA ITALIA DEL 17.03.2020 (definitivo)
PROROGA VERSAMENTI (aziende, professionisti ed enti)
Per qualsiasi contribuente con ricavi/compensi 2019 superiori a 2 milioni di euro sono stati prorogati al 20 marzo 2020 i seguenti versamenti:
- saldo Iva anno 2019
- Iva del mese di febbraio
- ritenute operate nel mese di febbraio (buste paga dipendenti, ritenute professionisti e agenti, ecc)
- contributi previdenziali di competenza del mese di febbraio e premi INAIL
- tassa annuale sui libri sociali
- Iva sugli apparecchi da intrattenimento
Per qualsiasi contribuente con ricavi/compensi 2019 NON superiori a 2 milioni di euro i versamenti sono stati prorogati come segue:
- saldo Iva anno 2019 (mensili e trimestrali) : 31.05.2020
- Iva del mese di febbraio (mensili) : 31.05.2020
- ritenute operate nel mese di febbraio relative a buste paga dipendenti : 31.05.2020
- ritenute operate nel mese di febbraio relative a fatture professionisti e agenti : 20.03.2020
- contributi previdenziali di competenza del mese di febbraio e premi INAIL : 31.05.2020
- tassa annuale sui libri sociali : 20.03.2020
- Iva sugli apparecchi da intrattenimento : 20.03.2020
I versamenti prorogati fino al 31.05.2020 potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
a) in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020
b) mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020
PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
Per i seguenti contribuenti:
- imprese settore turistico (comprese agenzie di viaggi e tour operator)
- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici,giardini zoologici e riserve naturali
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- aziende termali di cui alla L. n. 323/2000 e centri per il benessere fisico
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
i versamenti di ritenute e contributi in scadenza fino dal 02.03.2020 al 30.04.2020 sono posticipati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o, in alternativa
- in un massimo di 5 rate mensili
i versamenti IVA scadenti nel mese di marzo sono prorogati a data da definirsi.
PROROGA VERSAMENTI DATORI DI LAVORO PRIVATI (colf e badanti)
E' prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Il termine per l’effettuazione dei versamenti è fissato al 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
CARTELLE DI PAGAMENTO, AVVISI DI ACCERTAMENTO, ROTTAMAZIONE CARTELLE
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.
Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:
- la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI (es. presentazione dichiarazioni fiscali)
Per tutti i contribuenti, indipendentemente dal volume dei ricavi/compensi 2019, è sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale (diverso dai versamenti) con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Tali adempimenti dovranno essere eseguiti entro il 30.06.2020.
Ecco alcuni esempi:
- Dichiarazione IVA 2020 (anno d’imposta 2019)
- Mod. TR del 1° trimestre 2020
- Esterometro di gennaio, febbraio e marzo 2020
- Modd. INTRASTAT (mensile o trimestrale)
- Presentazione del Modello EAS delle associazioni
- Comunicazione preventiva del Bonus pubblicità 2020
- Mod. CUPE
- Variazione dati Iva
- Istanza Caro gasolio 1° trimestre 2020
NOTA BENE : per la trasmissione telematica dei mod. CU: rimane valida la scadenza del 31/03/2020
APPLICAZIONE RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI PAGATI A PROFESSIONI, AGENTI E RAPPRESENTANTI
I suddetti soggetti possono incassare i compensi percepiti fino al 31.03.2020 senza subire la ritenuta d'acconto da parte del cliente committente.
La disposizione si applica se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
1) se il soggetto professionista o agente ha avuto nell'anno 2019 compensi non superiori a 400.000 euro
2) se il soggetto professionista o agente NON ha sostenuto nel mese precedente (febbraio) spese per prestazioni di lavoro dipendente
3) se il soggetto professionista o agente rilascia al committente apposita dichiarazione con la quale attesta la sussistenza delle condizioni 1) e 2)
ATTENZIONE: Le ritenute NON versate dal committente dovranno comunque essere autonomamente versate dal percettore:
a) in un’unica soluzione, entro il 31 maggio
b) in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.
FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI
Non sono previste nuove disposizioni di sospensione in merito.
Relativamente alla gestione delle giornate di chiusura delle attività con corrispettivi vedi le indicazioni riguardanti il registratore telematico: clicca qui