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VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI

DECRETO CURA ITALIA DEL 17.03.2020 (definitivo)

 

PROROGA VERSAMENTI (aziende, professionisti ed enti)

Per qualsiasi contribuente con ricavi/compensi 2019 superiori a 2 milioni di euro sono stati prorogati al 20 marzo 2020 i seguenti versamenti:

- saldo Iva anno 2019

- Iva del mese di febbraio 

- ritenute operate nel mese di febbraio (buste paga dipendenti, ritenute professionisti e agenti, ecc)

- contributi previdenziali di competenza del mese di febbraio e premi INAIL

- tassa annuale sui libri sociali

- Iva sugli apparecchi da intrattenimento

 

Per qualsiasi contribuente con ricavi/compensi 2019 NON superiori a 2 milioni di euro i versamenti sono stati prorogati come segue:

- saldo Iva anno 2019 (mensili e trimestrali) : 31.05.2020

- Iva del mese di febbraio (mensili) :  31.05.2020

- ritenute operate nel mese di febbraio relative a buste paga dipendenti : 31.05.2020

- ritenute operate nel mese di febbraio relative a fatture professionisti e agenti : 20.03.2020

- contributi previdenziali di competenza del mese di febbraio e premi INAIL :  31.05.2020

- tassa annuale sui libri sociali :  20.03.2020

- Iva sugli apparecchi da intrattenimento :  20.03.2020

 

I versamenti prorogati fino al 31.05.2020 potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020

b) mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

 

PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

Per i seguenti contribuenti:

- imprese settore turistico (comprese agenzie di viaggi e tour operator)

- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori

- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi

- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso

- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub

- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici,giardini zoologici e riserve naturali

- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida  professionale per autisti

- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

- aziende termali di cui alla L. n. 323/2000 e centri per il benessere fisico

- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici

- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali

- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift

- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli

- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica

i versamenti di ritenute e contributi in scadenza fino dal 02.03.2020 al 30.04.2020 sono posticipati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o, in alternativa

- in un massimo di 5 rate mensili

i versamenti IVA scadenti nel mese di marzo sono prorogati a data da definirsi.

 

PROROGA VERSAMENTI DATORI DI LAVORO PRIVATI (colf e badanti)

E' prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Il termine per l’effettuazione dei versamenti è fissato al 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

CARTELLE DI PAGAMENTO, AVVISI DI ACCERTAMENTO, ROTTAMAZIONE CARTELLE

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione

- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate

- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali

- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

- la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

 

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI (es. presentazione dichiarazioni fiscali)

Per tutti i contribuenti, indipendentemente dal volume dei ricavi/compensi 2019, è sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale (diverso dai versamenti) con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Tali adempimenti dovranno essere eseguiti entro il 30.06.2020.

Ecco alcuni esempi:

  • Dichiarazione IVA 2020 (anno d’imposta 2019)
  • Mod. TR del 1° trimestre 2020
  • Esterometro di gennaio, febbraio e marzo 2020
  • Modd. INTRASTAT (mensile o trimestrale)
  • Presentazione del Modello EAS delle associazioni
  • Comunicazione preventiva del Bonus pubblicità 2020
  • Mod. CUPE
  • Variazione dati Iva
  • Istanza Caro gasolio 1° trimestre 2020

 

NOTA BENE : per la trasmissione telematica dei mod. CU: rimane valida la scadenza del 31/03/2020

 

 

APPLICAZIONE RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI PAGATI A PROFESSIONI, AGENTI E RAPPRESENTANTI

I suddetti soggetti possono incassare i compensi percepiti fino al 31.03.2020 senza subire la ritenuta d'acconto da parte del cliente committente.

La disposizione si applica se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

1) se il soggetto professionista o agente ha avuto nell'anno 2019 compensi non superiori a 400.000 euro

2) se il soggetto professionista o agente NON ha sostenuto nel mese precedente (febbraio) spese per prestazioni di lavoro dipendente

3) se il soggetto professionista o agente rilascia al committente apposita dichiarazione con la quale attesta la sussistenza delle condizioni 1) e 2)

 

ATTENZIONE: Le ritenute NON versate dal committente dovranno comunque essere autonomamente versate dal percettore:

a) in un’unica soluzione, entro il 31 maggio

b) in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI

Non sono previste nuove disposizioni di sospensione in merito. 

Relativamente alla gestione delle giornate di chiusura delle attività con corrispettivi vedi le indicazioni riguardanti il registratore telematico: clicca qui

 

 

 

 

 

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