• +39 0444 511148
  • Lu-Ve 8.30/12.30-14.00/18.00 (Me-Ve pomeriggio chiuso)

Speciale emergenza COVID19

I documenti presenti in questa pagina sono in fase di continuo aggiornamento.

APRILE 2021

Image
Image

Decreto Legge 22.04.2021 n. 52

Per consultare il testo del decreto clicca qui.

Chiarimenti della Regione Veneto per i servizi mensa. 

Sintesi principali novità

PRINCIPALI MISURE PREVISTE PER LA ZONA GIALLA (Veneto dal 26.04.21)

  • Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo l’isolamento rispetto a non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • Dalle ore 22.00 alle 05.00 gli spostamenti sono consentiti solo per esigenze lavorative, di necessità o salute. E’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una sola volta al giorno e nei limiti di quattro persone ulteriori rispetto a quelli ivi già conviventi, nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
  • Sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione (completa) contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Alle persone munite della “certificazione verde” sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa (altrimenti possibili - al solito - solo per lavoro, salute, necessità o rientro in propria residenza).
  • Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
  • Obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.
  • Obbligo nei locali pubblici ed aperti al pubblico (quindi negli esercizi commerciali e pubblici esercizi) di esporre all’ingresso un cartello con numero massimo di persone ammesse.

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Si svolgono nel rispetto dei Protocolli e Linee Guida adottati dalla Conferenza delle Regioni ed a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale, gli ingressi in modo dilazionato e che sia impedito di sostare più del tempo necessario agli acquisti.

Giornate festive e prefestive: chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistivi, tabacchi, edicole e librerie.

 

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

1. sono consentite dalle 05.00 alle 22.00 le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio (ad esempio ristoranti, bar), con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore (dalle ore 22.00 alle ore 05.00);
2. il consumo al tavolo è consentito per una massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
3. è consentita senza limitazioni orarie la ristorazione negli alberghi ed in altre strutture ricettive a favore degli alloggiati;
4. è sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Relativamente all'asporto, però, permane il divieto (valido per tutte le zone, giallo, arancione, rosso) dell’asporto dopo le ore 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 (bar ed esercizi similari senza cucina);

5. continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. In merito all’offerta del servizio mensa ed alla possibilità che lo stesso abbia luogo anche all’interno dei locali, si rimanda al chiarimento pubblicato nel sito.

6. devono essere rispettate le indicazioni contenute nelle Linee Guida per l'apertura delle attività economiche (si ricorda, ad esempio: l'obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici; la disposizione dei tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti; la possibilità di attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate alcune indicazioni.

L’utilizzo delle sale interne per la somministrazione è previsto dal 1° giugno. 

 

ALTRE ATTIVITÀ

Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Altresì vietate le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, le sagre ed analoghi eventi.

 

Dal 26 aprile 2021

Consentiti spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto purchè svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.

 

Competizioni ed eventi sportivi

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

 

Sport di squadra, piscine, palestre

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Fiere, convegni e congressi. Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi.

 

Centri termali e parchi tematici e di divertimento.

Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali, le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

 

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza

Il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2021:
- del conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
- delle disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
- delle disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale;
- delle disposizioni in materia di lavoro agile.

Con la proroga dello stato d’emergenza fino a fine luglio si allunga anche il periodo in cui si applica il ricorso allo smart working con procedure semplificate.

Le aziende non dovranno ricorrere agli accordi individuali, ma potranno continuare a decidere unilateralmente di far lavorare il dipendente da remoto. Il lavoro agile o da remoto è considerato dal Protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro una misura da adottare in chiave anti diffusione del contagio da coronavirus.”

 

MARZO 2021

Image

Decreto Legge 19.03.2021 (Decreto Sostegno)

Per consultare il testo del decreto clicca qui.

 

Parametri ed esempio di calcolo contributo a imprese e lavoratori autonomi

Contributi a fondo perduto per imprese e professionisti che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019.

Il contributo è pari a una percentuale del calo di fatturato medio mensile registrato nel 2020 rispetto al 2019.

Elenco delle percentuali da applicare al calo di fatturato a seconda del livello di fatturato 2019:

• 60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro
• 50% per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro
• 40% per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro
• 30% per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro
• 20% per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro

Il contributo è compreso fra un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per tutti gli altri soggetti e comunque fino a un massimo di 150.000 euro per beneficiario.

Il requisito del calo di fatturato di almeno il 30% non è richiesto per coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.

Istanza

Al fine dell’ottenimento del contributo, che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap, sarà necessario presentare, entro 60 giorni dall’avvio della specifica procedura telematica, una apposita istanza all’agenzia delle Entrate secondo le modalità che saranno successivamente definite con provvedimento del Direttore della stessa agenzia delle Entrate.

Compensazione

Si potrà optare, infatti, per la “trasformazione” del contributo in credito d’imposta, utilizzando il relativo ammontare in compensazione nel modello di pagamento F24.

Esempio:

Azienda che nel 2019 ha avuto un fatturato pari a 100.000 euro e nel 2020 pari a 60.000 euro. Il contributo spetta in quanto il calo è superiore al 30%.

La media mensile del fatturato 2019 è pari a 8.333 (100.000 : 12) mentre la media mensile del fatturato 2020 è pari a 5.000 euro (60.000 : 12). La differenza tra le due medie è di 3.333 euro (8.333 - 5.000).

L'azienda ha diritto ad un contributo pari al 50% di 3.333 ovvero 1.666 euro.

La percentuale del 50% è stata individuata facendo riferimento al fatturato del 2019.

 

Cartelle esattoriali - stralcio
Image

DPCM 02.03.2021

Per consultare il testo del decreto clicca qui.

Per consultare gli allegati clicca qui.

 

DICEMBRE 2020

Image

Decreto Legge 18.12.2020 Natale

Per consultare il testo del decreto clicca qui.

Per consultare le slide esplicative clicca qui.

 

Image

Ordinanza Regione Veneto n. 169 del 17 dicembre 2020 (in vigore dal 19 dicembre fino al 06 gennaio compresi ma di fatto valida fino al 23 dicembre 2020)

Per consultare il testo del documento clicca qui.

Per consultare l'autocertificazione compilabile clicca qui.

Image

D.P.C.M. 03/12/2020

Per consultare il testo del decreto clicca qui.

Per consultare il testo degli allegati clicca qui.

 

NOVEMBRE 2020

Image

DECRETO-LEGGE 30/11/2020 n. 157 (Ristori-quater)

Per consultare il testo del decreto clicca qui.

 

Image

DECRETO-LEGGE 23/11/2020 n. 154 (Ristori-ter)

Per consultare il testo del decreto clicca qui.

 

Image

Ordinanza Regione Veneto n. 151 del 12 novembre 2020 (in vigore da sabato 14 novembre fino al 22 novembre compresi)

Per consultare il testo del documento clicca qui.

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.

Dalle ore 15.00 fino alla chiusura dell'esercizio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti su posti regolarmente collocati (all'interno o all'esterno dei locali)

È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente

ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

E' consentito l’ingresso ad 1 solo membro per nucleo familiare salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

E' sempre ammessa l’apertura anche nei giorni festivi e prefestivi

ESERCIZI COMMERCIALI DI GRANDI E MEDIE STRUTTURE

E' fortemente raccomandato riservare l'accesso da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime 2 ore di apertura dell'esercizio stesso

E' prevista la chiusura nei giorni prefestivi e festivi (salvo che per la vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole)

ATTENZIONE: nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in ESERCIZI DI VICINATO, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e la vendita di generi alimentari

La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata

 

Image

DECRETO-LEGGE 09/11/2020 n. 149 (Ristori-bis)

Per consultare il testo del decreto clicca qui.

 

Image

DPCM 04 novembre 2020 - in vigore dal 06 novembre al 03 dicembre 2020

Per consultare il testo del decreto clicca qui.

Per consultare il testo degli allegati clicca qui.

Autocertificazione per spostamenti (compilabile) clicca qui.

 

Elenco delle Regioni suddivise per zona:

ZONA ROSSA: Lombardia, Piemonte, Calabria, e Valle d'Aosta

ZONA ARANCIONE: Puglia e Sicilia 

ZONA GIALLA: Campania, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, province autonome di Bolzano e Trento, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. 

 

OTTOBRE 2020

Image

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 (DL Ristori) (GU del 28-10-2020 - n. 269)

Per consultare il testo del documento clicca qui.

Nel documento è riportanto l'elenco dei codici attività con le relative percentuali di contributo a fondo perduto previsto. 

 

Image

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020 (GU del 25-10-2020 - n. 265)

Per consultare il testo del documento clicca qui.

 

 

Image

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020 (GU del 18-10-2020)

Per consultare il testo del documento clicca qui.

Per consultare il testo dell'allegato clicca qui.

 

Image

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020 (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020)

Per consultare il testo del documento clicca qui.

 

AGOSTO 2020

Image

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (GU n.203 del 14-8-2020 - Suppl. Ordinario n. 30).

Per consultare il testo del documento (90 pg.) clicca qui.


Per conoscere le Principali novità clicca qui

MAGGIO 2020

Image
Image

Decreto "Rilancio" (D.L. 19.5.2020 n. 34 in G.U. n. 128 del 19.5.2020 – S.O. n. 21).

Per consultare il testo del documento (323 pg.) clicca qui.

Per consultare il testo della relazione illustrativa (200 pg.) clicca qui 


Per conoscere le Disposizioni per le imprese, professionisti ed enti clicca qui

Per conoscere le Disposizioni in materia di lavoro clicca qui

Per conoscere le Novità sui bonus edilizia clicca qui 

Per conoscere le Altre novità e agevolazioni clicca qui

17.05.2020 Ordinanza per la Riapertura Regione Veneto clicca qui.

18.05.2020 Linee Guida per la riapertura Regione Veneto clicca qui.

Per accedere alla pagina della Regine Veneto dedicata all'emergenza clicca qui

 

 

APRILE 2020

Image

DPCM del 26.04.2020 - Decreto relativo alla "fase2" in vigore dal 04.05.2020 (con allegati Protocolli relativi ai luoghi di lavoro, cantieri, trasporti e logistica, trasporto pubblico)

Per consultare il testo del documento e relativi allegati clicca qui.

Image

Protocollo del 25.04.2020 - regolamentazione misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Per consultare il testo del documento clicca qui.

Image

DPCM 10 aprile 2020 (proroga restrizioni fino al 03.05.2020) + nuove tabelle attività consentite dal 14.04.2020)

Per consultare il testo del documento e le tabelle allegate clicca qui.

Image

D.L. 08 aprile 2020 n. 23 (Gazzetta Ufficiale n.94 del 08.04.2020)

Per consultare il testo del documento clicca qui.

Per conoscere le NOVITA' FISCALI clicca qui.

Per conoscere le NOVITA' SUI PRESTITI AGEVOLATI clicca qui.

Per conoscere le NOVITA' IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO clicca qui.

 

 

Image

D.P.C.M. DEL 01.04.2020 (Proroga restrizioni emergenza sanitaria fino al 13.04.2020)

Per consultare il testo del documento clicca qui.

MARZO 2020

Image

D.M. DEL 25.03.2020 (Ministero Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale N. 79)

Per consultare il testo del documento clicca qui.

 

Il decreto aggiorna l'elenco delle attività ammesse fino al 03.04.2020.

Le attività che sono ancora consentite sono individuate in due elenchi distinti:

1) elenco dei codici attività riportati nell'allegato 1 al DPCM del 25.03.2020  (clicca qui).

2) elenco delle attività riportate nell'allegato 1 al DPCM del 11.03.2020 (clicca qui) che si intendono tutte confermate.

 

Le attività chiuse possono eventualmente continuare esclusivamente in modalità smart working.

 

Image

D.P.C.M. DEL 22.03.2020 (Gazzetta Ufficiale N. 76)

Per consultare il testo del documento clicca qui.

 

Il decreto pone ulteriori restrizioni all'esercizio delle attività economiche a partire dal 23.03.2020 fino al 03.04.2020.

ATTENZIONE: GLI EFFETTI DEL DECRETO DECORRONO DAL 25.03.2020.

QUINDI DI FATTO LA CHIUSURA DOVRA' AVVENIRE ENTRO MERCOLEDI' 25 E SARA' OPERATIVA DA GIOVEDI' 26.03

Le attività che sono ancora consentite sono individuate in due elenchi distinti:

1) elenco dei codici attività riportati nell'allegato 1 al DPCM del 22.03.2020  (clicca qui).

2) elenco delle attività riportate nell'allegato 1 al DPCM del 11.03.2020 (clicca qui) che si intendono tutte confermate.

 

Le attività chiuse possono eventualmente continuare esclusivamente in modalità smart working.

 

Image

DECRETO "CURA ITALIA" DEL 17.03.2020 n. 18 (Gazzetta Ufficiale n.70)

Per consultare il testo del Decreto clicca qui.

Per consultare il testo della Circolare Agenzia Entrate 8/e del 01.04.2020 clicca qui.

Image

D.P.C.M. DEL 11.03.2020 (con elenco attività consentite - all. 1 e 2)

Per consultare il testo del documento clicca qui.

LOGO studiodalponte L743xH110 trasp

 Viale Trieste 83 - 36100 VICENZA (VI)

 Email:

 Telefono: +39 0444 511148

Newsletter

© Copyright 2023. Tutti i diritti riservati - p.IVA 02936740246 Realizzato da Andrea Dal Ponte

Cerca

Cookie Policy

Utilizziamo i cookie per facilitare l'utilizzo dei nostri siti web. Continuando ad utilizzare questo sito web, si acconsente all’utilizzo dei cookie. Per ulteriori informazioni sui cookie e per le indicazioni su come modificare le relative impostazioni nel proprio browser, consultare la nostra Informativa sui cookie.